È stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".
In sede di conversione in legge, sono state apportate talune modifiche anche nel settore lavoro. Queste le novità principali:
- contributo a fondo perduto per le startup, riconoscimento per il 2021 di un contributo nella misura di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 1 ter);
- i trattamenti di CIGO, ASO e CIGD di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del Decreto Sostegni possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 (art. 8, comma 2 bis);
- per il settore marittimo, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti si prevede un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro come disciplinata dall'art. 3, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (art. 9 bis);
- istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento tramite erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili (art. 12 bis);
- il contributo a sostegno delle madri disoccupate con figli disabili disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) è accordato ad uno dei genitori disoccupati (art. 13 bis);
- incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di 50 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 14 bis);
- indennità connessa all'emergenza da COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, le cui modalità di erogazione saranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 18 bis).